Info Innovation Manager

Info Innovation Manager: informazioni riassuntive sul decreto Innovation Manager

Info Innovation Manager in breve: in base al decreto, i manager qualificati e le società di consulenza devono presentare le domande di iscrizione all’elenco Mise esclusivamente tramite la procedura informatica, che si trova nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 fino alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019

Il Mise ha pubblicato in questi giorni alcune infografiche utili per riassumere i dati più importanti che vi riportiamo di seguito:

Info Innovation Manager Infografica Mise per Innovation Managar a chi si rivolge
Info Innovation Manager Infografica Mise per Innovation Managar come funziona
Info Innovation Manager Infografica Mise per Innovation Managar le spese ammissibili

Per maggiori informazioni e chiarimenti siamo a vostra disposizione, ricordandovi che seguiamo la pratica per chi volesse affidarsi al nostro studio di consulenza

Vi ricordiamo che il soggetto che presenta richiesta di iscrizione all’elenco Mise, pena l’inammissibilità della domanda, è tenuto a inviare la documentazione richiesta completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal  provvedimento e indicato dalla procedura informatica.

Vi riepiloghiamo di seguito i beneficiari:

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, come recepita con decreto ministeriale 18 aprile 2005, indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali; b) non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall’articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; c) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; e) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; f) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

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Possono beneficiare del contributo anche le imprese in possesso dei requisiti di cui al comma 1, aderenti a un contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. In particolare, il contratto di rete deve prevedere: a) l’adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti indicati al comma 1 e un numero di imprese aderenti non inferiore a tre; b) obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo; c) una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto; d) una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare; e) nel caso di “rete-contratto”, la nomina dell’Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto; f) una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l’ingresso e l’adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.