sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza causa coronavirus

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” con riferimento ai procedimenti che risultano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, a causa del corona virus

Sospensione termini scadenze  a causa del virus

Sospensione termini scadenze: il decreto – legge 17 marzo 2020, n.18 (cd. Cura Italia), all’articolo 103, dispone la “sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza” con riferimento ai procedimenti che risultano pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

Sospensione termini scadenze: per tali procedimenti non si terrà conto, in considerazione dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. In forza del suddetto provvedimento, le imprese a cui è stato concesso il voucher con decreto direttoriale 9 marzo 2020 devono sottoscrivere il contratto di consulenza specialistica entro 60 giorni decorrenti dal predetto termine del 15 aprile 2020 (ossia entro il 15 giugno 2020).

Il testo del decreto cura Italia che riguarda l’Innovation Manager ed altre attività

art. 103 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza) 
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Il secondo elenco degli ammessi al voucher innovation manager del Mise

Trovate qui il secondo elenco del Mise:

DD-9-marzo-2020-allegatoA

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